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Sez. U, Sentenza n. 239 del 14/04/1999 (Rv. 525323 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Promessa di vendita di bene indiviso - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto - Effetti - Caducazione del contratto ab origine - Conseguenze - Inammissibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. nei riguardi degli altri comproprietari.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525323-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Qualora sia intervenuto un preliminare di vendita di immobile indiviso ed il bene sia stato considerato dalle parti come un unicum inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, ove uno di costoro successivamente fallisca ed intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72 quarto comma legge fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti in bonis, sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno ab origine e con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti, verificandosi, pertanto, una situazione simile a quella - che parimenti impedisce la pronuncia della sentenza ex art. 2932 - della inesistenza o invalidità originaria della manifestazione di volontà di uno dei soggetti integranti la parte complessa promissaria venditrice e, quindi, l'unitaria volontà di tale parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1446, Cod. Civ. art. 1420, Cod. Civ. art. 1466, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)