Sez. 3, Sentenza n. 60 del 09/01/1970 (Rv. 344717 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - PROMISSARIO IN BUONA FEDE - IGNORANZA DELL'ALIENITA DELLA COSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.*
VENDITA - VENDITA DI COSA ALTRUI - IN GENERE - PROMISSARIO IN BUONA FEDE - IGNORANZA DELL'ALIENITA DELLA COSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.*
Il promissario in buona fede, il quale ignorava, che al momento della stipula del contratto preliminare di vendita, la cosa promessa non apparteneva al promittente, ma ad un terzo ha diritto di chiedere, ai sensi dell'art 1479 cod civ, la risoluzione del contratto per inadempimento. Tale diritto puo essere fatto valere, a mente dell'art 1453 cod civ, anche nel corso del giudizio instaurato per l'adempimento. (V 2044-69 massima 341296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)