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Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-03)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Contenuto - Rinvio per relationem alla sentenza penale o ad atti non comunicati - Insufficienza. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673504-03

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)