diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 20746 del 18/06/2026 (Rv. 678572-02)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Riscossione di spese di giustizia penale - Sentenza che decide l’opposizione alla cartella di pagamento - Individuazione del mezzo di impugnazione - Principio dell’apparenza - Limiti -Conseguenze - Annullamento della cartella per ragioni che investono l’an e il quantum della pretesa - Opposizione all’esecuzione - Appellabilità - Ricorso diretto in cassazione - Inammissibilità. GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678572-02

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di riscossione di spese di giustizia penali, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza che decide l'opposizione alla cartella di pagamento va effettuata, in applicazione del principio dell'apparenza, facendo riferimento alla qualificazione sostanziale dell'azione adottata dal giudice a quo a fini decisori; ne consegue che, qualora il giudice di merito, senza motivare idoneamente sull'indicata qualificazione dell'accolta domanda quale opposizione agli atti esecutivi, annulli la cartella non per vizi formali estrinseci, ma per motivi attinenti all'an ed al quantum della pretesa (nella specie, l'inidoneità della documentazione a provare l'esatta entità del credito e la sua pertinenza ai soli reati per i quali è intervenuta condanna), la decisione è riconducibile ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione.

Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)