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Sez. 2, Sentenza n. 2336 del 03/08/1962 (Rv. 253486 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNO - INTEGRAZIONE SALARIALE - RIDUZIONE D'ORARIO E SOSPENSIONE DI LAVORO - EVENTI NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO, DI CARATTERE TEMPORANEO.*
Stato
decisa il 1962-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253486-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNO - INTEGRAZIONE SALARIALE - RIDUZIONE D'ORARIO E SOSPENSIONE DI LAVORO - EVENTI NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO, DI CARATTERE TEMPORANEO.*

L'integrazione salariale e dovuta, in forza del DLG lgt n 788 del 1945 in caso di riduzione di orario di lavoro, e, in forza del DLG n 869 del 1947, per la sospensione del lavoro e per altri casi di riduzione, quando riduzione e sospensione siano effetto di cause non imputabili all'imprenditore ed abbiano carattere temporaneo e transitorio, nel senso che si possa prevedere, a non breve scadenza, la ripresa del normale ritmo lavorativo, a nulla rilevando l'eventuale periodicita delle stesse, salvo che per la particolare frequenza, in tempi molto ravvicinati e di notevole durata, tale periodicita non denunci sproporzione tra il numero dei dipendenti in servizio e quello occorrente alle reali necessita produttive dell'impresa. (Conf 2408/60).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)