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Sez. L, Sentenza n. 5084 del 19/08/1986 (Rv. 447723 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ INTEGRATIVA - REQUISITI - RIAMMISSIONE ENTRO BREVE PERIODO - CERTEZZA - NOZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - GIUDIZIO POSITIVO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELLA C.I.G. - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'I.N.P.S. - POTERE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447723-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - DIRITTO A PERCEPIRE L'INDENNITÀ INTEGRATIVA - REQUISITI - RIAMMISSIONE ENTRO BREVE PERIODO - CERTEZZA - NOZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - GIUDIZIO POSITIVO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELLA C.I.G. - ILLEGITTIMITÀ - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DELL'A.G.O. - ESCLUSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'I.N.P.S. - POTERE - INSUSSISTENZA.*

Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi nell'attività produttiva dell'impresa - affermato dall'art. 5, primo comma, n. 1, del d.l.G.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869 ed implicitamente recepito dall'art. 1, lettere a) e b), della legge 20 maggio 1975 n. 164 - inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione ex ante, della ripresa lavorativa entro breve, anche se imprecisato periodo. Pertanto, una volta che l'autorizzazione all'integrazione salariale ordinaria sia stata disposta in base ad un giudizio positivo, da parte dei competenti organi della cassa integrazione guadagni, circa la sussistenza di detto requisito, tale autorizzazione non può essere ritenuta illegittima, e quindi disapplicata dal giudice, in base ad un'erronea interpretazione rigoristica dello stesso requisito, né può essere revocata dall'i.N.P.S. (che, altrimenti, resta direttamente esposto all'Azione dei lavoratori già ammessi al beneficio) in relazione al licenziamento o alle dimissioni di taluni dipendenti dell'impresa. (V 5807/84, mass n 437489; (V 5443/83, mass n 430364; (V 4541/83, mass n 429412; (V 6760/82, mass n 424390; (V 2336/62, mass n 253486).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)