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Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973 (Rv. 366830 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - IMMOBILE OGGETTO DI LEGATO - CALCOLO DEL VALORE - RIFERIMENTO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILE - DIRITTO DEGLI EREDI - QUOTA DEL PREGRESSO VALORE DELL'IMMOBILE - PLUSVALORE PER SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE - SPETTANZA AL LEGATARIO.*
Stato
decisa il 1973-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366830-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - IMMOBILE OGGETTO DI LEGATO - CALCOLO DEL VALORE - RIFERIMENTO ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - RIDUZIONE DEL LEGATO O DELLA DONAZIONE D'IMMOBILE - DIRITTO DEGLI EREDI - QUOTA DEL PREGRESSO VALORE DELL'IMMOBILE - PLUSVALORE PER SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE - SPETTANZA AL LEGATARIO.*

Ai fini della Determinazione della disponibile e correlativamente della legittima, il valore dell'immobile, oggetto di legato, va calcolato, in Sede di riunione fittizia, secondo lo stato di fatto ed il valore al tempo dell'apertura della successione. E secondo tale valore gli eredi hanno diritto di conseguire, sulla massa da dividere, la quota di valore dell'immobile legato, all'atto della divisione, poiche il bene determinato, essendo passato in proprieta del legatario al momento dell'apertura della successione, non e destinato a far parte della massa da dividere, con la possibilita di sottoposizione alla diversa valutazione di cui all'art 726 cod civ, ed il plusvalore derivante dal mutamento di stato del bene - terreno agricolo divenuto edificatorio - appartiene al legatario che ne e divenuto proprietario e non ai condividenti. (V 2202/68, mass n 334405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)