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Sez. 3 - , Sentenza n. 28509 del 08/11/2018 (Rv. 651339 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notificazione in uno Stato membro dell'Unione europea - Traduzione in lingua - Onere della prova - Accertamento della mancata traduzione - Conseguenze
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651339-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

In ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell'Unione europea, il notificante ha l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Questa dimostrazione può essere fornita anche attraverso l'attestazione dell'ufficiale giudiziario italiano, ma tale dichiarazione, in quanto relativa ad una notificazione che si perfeziona all'estero, non fa fede fino a querela di falso e può essere vinta dalla prova contraria. L'accertamento della carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto, con conseguente impossibilità di ritenere tardiva l'attività processuale da lui eventualmente compiuta in presenza di una preclusione non verificatasi (principi enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, c. p.c.).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)