Sez. 2, Sentenza n. 14342 del 22/05/2024 (Rv. 671361-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea - Tempestività della notificazione - Doveri del giudice - Doveri del notificante.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
Nel caso di notifica a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, al fine di verificare la tempestività della notificazione è sufficiente, per il giudice, far ricorso agli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 1393 del 2007, secondo il "modulo standard" dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario. Spetta al notificante l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento, in una
lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, pur se le carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio, ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione a tutela del destinatario, nonché il rilievo di non decorrenza, per quest'ultimo, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto.
Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)