Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 05/04/1978 (Rv. 390935 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - REGISTRO DEI PRATICANTI GIORNALISTI - DELIBERA DI ISCRIZIONE - CARATTERE COSTITUTIVO - CONSEGUENZA - DECORRENZA DA DATA ANTERIORE ALLA DELIBERA - ILLEGITTIMITA.*
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - REGISTRO DEI PRATICANTI GIORNALISTI - DELIBERA DI ISCRIZIONE - CARATTERE COSTITUTIVO - CONSEGUENZA - DECORRENZA DA DATA ANTERIORE ALLA DELIBERA - ILLEGITTIMITA.*
La delibera di iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti, emessa dal competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, configura un provvedimento amministrativo di accertamento costitutivo, nel senso che, riscontrata la ricorrenza dei requisiti di legge, trasforma da potenziale in attuale il diritto soggettivo dell'aspirante alla qualifica ed allo status di praticante. Ne consegue che la decorrenza di detta iscrizione coincide necessariamente con la data di adozione della relativa delibera, mentre rimane escluso ogni potere discrezionale del consiglio di fissare una decorrenza anteriore, come quella della data di presentazione della domanda, o dell'effettivo inizio dell'attivita di praticante. (Conf 941/75, mass n 374328).*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 27, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 29 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)