Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15857 del 12/06/2019 (Rv. 654312 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri - Art. 6 tariffa forense - Somma riconosciuta alla parte vincitrice - Condizioni - Accoglimento parziale della domanda - Inclusione - Rigetto - Esclusione - Criterio della somma domandata - Applicabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla non debenza, da parte dell'ingiunto, della somma di denaro che ne era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di lite del primo grado del giudizio l'importo chiesto col ricorso monitorio).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)