Sez. L, Sentenza n. 21383 del 07/08/2008 (Rv. 604532 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza - Condizioni - Esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave - Procedimento penale - Reato punibile solo a titolo di dolo - Colpa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza (nella specie, l'INPS) delle spese legali sostenute dal dipendente sottoposto ad un procedimento giudiziario a causa di fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni svolte, l'art. 19 del d.P.R. n. 509 del 1979, nel prevedere che deve risultare giudizialmente esclusa nell'ambito del medesimo procedimento la sua responsabilità per dolo o colpa grave, postula che l'elemento soggettivo da considerare sia correlato al tipo di illecito per il quale si è proceduto; ne consegue che, ove il dipendente sia stato sottoposto ad un procedimento penale per un reato punibile solo a titolo di dolo senza che sia contemplata la fattispecie colposa, non assume alcun rilievo la rilevabilità di profili di colpa - lieve o grave - per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali. (Nella specie, il giudice penale aveva mandato assolto il dipendente, sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato"; la S.C., nel rigettare il ricorso incidentale dell'INPS, ha ritenuto corretta la sentenza di merito, che aveva ritenuto decisiva la sentenza di assoluzione in sede penale, non potendosi neppure ipotizzare una fattispecie di reato colposo non prevista dall'ordinamento).
Riferimenti normativi: DPR 16/10/1979 num. 509 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)