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Sez. L, Sentenza n. 6227 del 13/03/2009 (Rv. 607681 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti connessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio - Copertura da parte della Amministrazione - Principio generale dell'ordinamento nel settore del lavoro pubblico - Esclusione - Art. 7 del c.c.n.l. area dirigenza del comparto Regioni autonomie locali del 27 febbraio 1997 - Intervento delle amministrazioni locali in favore dei dirigenti - Limiti - Azioni dei terzi per il risarcimento dei danni - Estensione ad altre ipotesi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607681-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

Nel regime precedente alla vigenza del contratto collettivo Area dirigenza - comparto regioni - autonomie locali del 12 febbraio 2002, l'intervento delle Amministrazioni locali in favore dei dirigenti a copertura degli oneri di assistenza legale, in conseguenza di fatti connessi con l'espletamento del servizio e dell'adempimento di obblighi di ufficio - che non costituisce un principio generale dell'ordinamento nel settore del lavoro pubblico, in ragione della diversità e specificità delle regole dettate per ciascun tipo di rapporto di giudizio - è limitato, dall'art. 7 del c.c.n.l. del 27 febbraio 1997, alle azioni dei terzi per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti, e non si estende al di là delle ipotesi di responsabilità civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda di rimborso delle spese legali relative ad un giudizio penale subito dal dirigente di una comunità montana).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/02/1997 art. 7, Contr. Coll. 12/02/2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)