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Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 16/03/1984 (Rv. 433883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA MANCATA INDICAZIONE QUALI ATTORI, NELLA STATUIZIONE DI PRIMO GRADO, DI ALCUNI DEI SOGGETTI CHE AVEVANO PROPOSTO LA DOMANDA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA MANCATA INDICAZIONE QUALI ATTORI, NELLA STATUIZIONE DI PRIMO GRADO, DI ALCUNI DEI SOGGETTI CHE AVEVANO PROPOSTO LA DOMANDA - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Il giudice d'appello, davanti al quale si deduca che la sentenza di primo grado, nello statuire sulla domanda, abbia mancato di indicare quali attori alcuni dei soggetti che avevano ritualmente introdotto la domanda stessa, ha il potere-dovere di correggere la sentenza, qualora ritenga quella omessa indicazione frutto di errore materiale, per risultare inequivocamente dal suo complessivo contenuto che la pronuncia è stata emessa anche nei confronti di quei soggetti, e, in caso contrario, di pronunciare sulla domanda nei confronti di tutte le parti costituite, emendando così il vizio di omessa pronuncia, mentre resta esclusa ogni possibilità di rimessione al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 354 cod. proc. civ.. (V 1074/80, mass n 404552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)