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Sez. L, Sentenza n. 1074 del 14/02/1980 (Rv. 404552 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - ERRORI MATERIALI EMENDABILI CON LA PROCEDURA EX ARTT 287 E 288 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404552-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMISSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - ERRORI MATERIALI EMENDABILI CON LA PROCEDURA EX ARTT 287 E 288 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'omessa indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non comporta nullita, ma configura un mero errore materiale, emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali, di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ, qualora il contesto della sentenza permetta di individuare la parte omessa e consenta di stabilire che la pronuncia e stata emessa anche nei suoi confronti. (Conf 670/78, mass n 390009; (Conf 2922/75, mass n 376979; (Conf 1369/75, mass n 374909).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)