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Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 15/03/2012 Ud. (dep. 04/07/2012) Rv. 252977 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obblighi del datore di lavoro - Fornitura dei dispositivi di protezione individuale - Precetto contravvenzionale di pericolo - Sussistenza - Accertamento dei sinistri ai danni dei dipendenti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252977-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

L'art. 4, comma quinto, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che impone al datore di lavoro di fornire i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto contravvenzionale di pericolo, che prescinde dal concreto accertamento degli eventuali sinistri conseguenti alla sua violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)