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Sez. 3, Sentenza n. 13096 del 17/01/2017 Ud. (dep. 17/03/2017) Rv. 269332 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obblighi del datore di lavoro - Fornitura dei dispositivi di protezione individuale - Precetto contravvenzionale di pericolo - Sussistenza - Mancata previsione del rischio specifico nei documenti aziendali di valutazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269332-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

L'art. 18, comma primo, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso decreto. (Fattispecie di omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all'interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall'allegato VIII al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l'elmetto protetttivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 76, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 77, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 87 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)