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Sez. 1, Sentenza n. 11623 del 15/10/1999 (Rv. 530659 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Equipollenti - Ammissibilità - Esclusione - Concessione di un ulteriore termine per il compimento dell'atto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530659-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Tale ultima formalità, costituendo elemento della fattispecie complessa della proposizione del ricorso, non ammette alcun equipollente e la sua omissione non può essere considerata un vizio sanabile attraverso la concessione di un ulteriore termine per il compimento dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)