Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 09/06/2011 (Rv. 618219 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Pagamento di acconto su maggiore credito - Rinuncia alla prescrizione maturata - Configurabilità - Condizioni - Pagamento da parte dell'organo straordinario di liquidazione di un comune - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
In tema di prescrizione del credito, il pagamento di un acconto su un maggiore credito non comporta necessariamente rinuncia alla prescrizione maturata, ma può essere interpretato dal giudice di merito, considerate le circostanze del caso, come incompatibile con la volontà di avvalersene, non rilevando che il pagamento sia stato effettuato dall'organo straordinario di liquidazione previsto dalla disciplina sul dissesto dei comuni (artt. 76 e segg. del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trasfusi negli artt. 244 e segg. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), la cui attività è infatti riferibile "ex lege" all'ente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/06/1996 num. 336 art. 21, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)