Sez. 1 - , Sentenza n. 22337 del 23/03/2021 Ud. (dep. 08/06/2021) Rv. 281391 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Censura su una decisione in rito - Dedotto difetto di motivazione - Irrilevanza - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
In tema di ricorso per cassazione, non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente. (Fattispecie concernente la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, ritenuta dalla Corte ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a prescindere dall'avere il giudice di merito, dinanzi al quale la questione era già stata sollevata, omesso ogni motivazione sul punto). (Conf. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)