Sez. 5, Sentenza n. 17979 del 05/03/2013 Ud. (dep. 19/04/2013) Rv. 255515 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Censura su una decisione in rito - Dedotto difetto di motivazione - Irrilevanza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)