Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 17/06/1971 (Rv. 352394 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - INAPPLICABILITA.*
I procedimenti possessori hanno natura di urgenza e vanno compresi tra le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe procurare grave pregiudizio alle parti (art 92 RD 30 gennaio 1941, n 12) relativamente alle quali l'art 1 della legge n 818 del 1965 non trova applicazione (art 3). Il carattere di urgenza proprio dei procedimenti possessori deriva dalla particolare celerita di procedura, dalla natura indubbiamente cautelare della prima fase di essi e sopratutto dalla possibilita di emanazione di provvedimenti di urgenza che il pretore puo emettere, sulla semplice base del ricorso, anche inaudita altera parte. Onde e da ritenersi che la dichiarazione di urgenza che l'art 92 secondo comma dell'ordinamento giudiziario richiede per le cause ed i procedimenti non espressamente indicati nel primo comma, e quindi per le cause della cui ritardata trattazione potrebbe derivare danno alle parti, sia implicita nel decreto emesso dal pretore sulla base del ricorso.*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)