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Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 13/12/1975 (Rv. 378428 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE FERIALE - DICHIARAZIONE DI URGENZA - IMPLICITA NEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE - SOSPENSIONE FERIALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLA FASE DI MERITO ED AI TERMINI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378428-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE FERIALE - DICHIARAZIONE DI URGENZA - IMPLICITA NEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE - SOSPENSIONE FERIALE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLA FASE DI MERITO ED AI TERMINI DI IMPUGNAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali al procedimento possessorio di spoglio, la dichiarazione di urgenza, che il secondo comma dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario richiede per le cause diverse da quelle elencate nel comma precedente, e implicita nel decreto emesso dal giudice per fissare la trattazione del procedimento possessorio e per dare i provvedimenti immediati, eventualmente necessari. L'esclusione dalla sospensione feriale dei termini permane lungo tutto l'iter processuale ed e indipendente dal risultato conseguito dal ricorrente nella fase preliminare, poiche i provvedimenti immediati, se concessi, non coprono tutto lo spazio del petitum, mentre, se negati, lasciano intatta la necessita di tutela del possesso, la quale, anzi, in tal caso, caratterizza viepiù la fase di merito: in entrambi i casi, infatti, la fase di merito conserva la sua connotazione specifica, che e quella di assolvere alla finalita particolare di ripristinare anzitutto lo stato di fatto, finalita che la legge intende assicurare con tutela rafforzata rispetto a tutte le altre situazioni soggettive che invece convergono nello ordinario processo di cognizione. Conseguentemente, la sospensione feriale dei termini processuali non incide sul termine previsto dall'art 325 cod proc civ per l'appello contro la sentenza che ha deciso in primo grado sulla domanda di reintegrazione. (V 1027/75, mass n 374432; 1852/71, mass n 352394).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)