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Sez. 1, Sentenza n. 2925 del 20/03/1998 (Rv. 513755 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Mutuo stipulato da imprenditore successivamente fallito - Rate conglobanti capitale ed interessi - Ipoteca per il relativo importo globale - Preventiva stipula di patto di iscrizione preventiva relativo a maggior numero di annualità di interessi - Ammissione al passivo in rango prelatizio o chirografario - Criteri.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513755-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Nel caso in cui il creditore abbia iscritto, nei confronti di un imprenditore poi fallito, a garanzia del proprio credito per la restituzione di un mutuo in rate di importo conglobante unitariamente capitale ed interessi, un'ipoteca per un importo globale comprensivo di capitale ed interessi, dopo avere previamente stipulato un patto di iscrizione preventiva relativo ad un maggior numero di annualità di interessi, ai fini dell'ammissione di quel credito al passivo fallimentare in rango prelatizio o chirografario occorre sempre: prima, scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi; poi, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria e, per quanto attiene al credito per interessi, ammetterlo al rango prelatizio o chirografario sulla base della disciplina dettata dall'art. 2855 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)