Sez. 1, Sentenza n. 10070 del 17/09/1999 (Rv. 530127 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Mutuo stipulato da imprenditore successivamente fallito - Rate conglobanti capitale ed interessi - Ipoteca per il relativo importo globale -Stipula di patto di iscrizione preventiva relativo a maggior numero di annualità di interessi - Ammissione al passivo in rango prelatizio o chirografario - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Nel caso in cui il creditore abbia iscritto, nei confronti di un imprenditore poi dichiarato fallito, a garanzia del proprio credito per la restituzione di un mutuo in rate di importo conglobante unitariamente capitale ed interessi, un'ipoteca per un importo globale comprensivo di capitale ed interessi, dopo aver stipulato un patto di iscrizione preventiva relativo ad un numero di annualità di interessi maggiore rispetto a quello di due (anteriori a quella relativa alla dichiarazione di fallimento), ai fini dell'ammissione di detto credito al passivo fallimentare in rango prelatizio o chirografario occorre scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale ed agli interessi, e, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di prelazione ipotecaria, e, quanto al quello per interessi, ammetterlo al rango prelatizio solo per la parte corrispondente alla somma di tutte le frazioni imputate ad interessi nelle rate venute a scadenza, e non pagate, nelle due annate anteriori a quella in corso all'atto della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)