Sez. 1, Sentenza n. 11061 del 09/11/1993 (Rv. 484241 - 01)
Obbligazioni - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere | Indennizzo - Debito di valore - Configurabilità - Liquidazione - Criteri - Somma liquidata - Interessi legali - Spettanza - Decorrenza.
Obbligazioni - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere
L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa (art. 2041 cod. civ.), in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce un debito di valore, anche qualora l'arricchimento si ricolleghi ad un'attività o erogazione del creditore che abbia comportato un risparmio di spesa per l'obbligato, e, pertanto, va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sulla base di criteri oggettivi (quale, nell'ipotesi, il coefficiente Istat), senza che assuma rilievo, al predetto fine, il saggio bancario dell'interesse sulla somma erogata dal depauperato, non trattandosi di debito di valuta e non potendosi, quindi, liquidare, rispetto ad esso, il maggior danno previsto per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1224 cod. civ.. Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d'indennizzo sorge soltanto quando il titolare dell'azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)