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Sez. 2, Sentenza n. 1121 del 24/02/1986 (Rv. 444623 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - RINVIO DELLA CAUSA PER LA VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA E PERTINENZA DI UNA PROVA - QUESTIONI DI AMMISSIBILITÀ DI TALE PROVA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444623-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - RINVIO DELLA CAUSA PER LA VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA E PERTINENZA DI UNA PROVA - QUESTIONI DI AMMISSIBILITÀ DI TALE PROVA - PRECLUSIONE.*

Qualora la suprema Corte demandi al giudice di rinvio di valutare l'influenza e pertinenza di una determinata prova, in relazione al principio di diritto cui il medesimo giudice deve uniformarsi, resta preclusa ogni ulteriore questione sull'ammissibilità di tale prova, il cui riconoscimento, costituendo necessario presupposto logico della pronuncia di Cassazione, è implicitamente contenuto nella pronuncia stessa, con effetti vincolanti nel procedimento di rinvio. (V 507/80, mass n 403891).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)