Sez. 3, Sentenza n. 507 del 22/01/1980 (Rv. 403891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI VINCOLANTI - ESTENSIONE - AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE CIRCA L'OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO DI PRONUNCIARSI SULL'ADEMPIMENTO E L'EVENTUALE RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO - DENUNZIA IN SEDE DI RINVIO DELL'INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PERCHE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI VINCOLANTI - ESTENSIONE - AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE CIRCA L'OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO DI PRONUNCIARSI SULL'ADEMPIMENTO E L'EVENTUALE RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO - DENUNZIA IN SEDE DI RINVIO DELL'INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE PERCHE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
La sentenza di Cassazione e vincolante nel giudizio di rinvio anche in rapporto alle questioni che avrebbero potuto essere proposte dalle parti o rilevate d'ufficio, qualora le affermazioni in essa contenute, riguardo a tali questioni, costituiscano necessario presupposto logico della sentenza stessa. Pertanto, quando la sentenza di Cassazione abbia affermato l'Obbligo del giudice del merito di pronunciarsi in ordine all'adempimento ed all'eventuale risoluzione di un contratto, e preclusa in Sede di rinvio la denunzia della inammissibilita di tale domanda perche proposta per la prima volta in appello. (Conf 3093/78, mass n 392554; (Conf 2890/76, mass n 381644; (Conf 1041/75, mass n 370450; (Conf 150/75, mass n 373322; (Conf 3022/73, mass n 366731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)