Sez. 1, Sentenza n. 19691 del 11/09/2009 (Rv. 609664 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione (diritto alla) - Legge n. 89 del 2001 - Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa ai procedimenti di particolare importanza - Causa previdenziale - Riconoscimento di somma forfettaria per cause di particolare importanza - Escluso automatisti - Condizioni - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfettaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, posto che il risarcimento non può essere ragguagliato alla tipologia dei diritti per cui si procede o alla situazione di maggiore o minore necessità dell'"accipiens", bensì al disagio avvertito in relazione al ritardo della decisione, che in relazione a somme modeste non può certamente essere sopravvalutato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)