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Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008 (Rv. 602256 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione (diritto alla) - Legge n. 89 del 2001 - Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa ai procedimenti di particolare importanza - Causa previdenziale - Obbligo del giudice di riconoscere somma forfetaria - Insussistenza - Fondamento - Valutazione discrezionale - Sussistenza - Motivazione implicita - Sufficienza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602256-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)