Sez. 1, Sentenza n. 8136 del 15/05/1996 Ud. (dep. 30/08/1996) Rv. 206965 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Articolo 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 - Previsione di circostanza attenuante rispetto ai reati di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 legge n. 895 del 1967 - Esclusione - Configurabilità di altrettanti autonomi reati caratterizzati dalla diversità dell'oggetto - Ricorrenza di una delle ipotesi di reato di cui all'art. 7 legge n. 895 del 1967 - Determinazione della pena.
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO
L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non prevede una circostanza attenuante rispetto ai reati di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 895 del 1967 ma configura altrettanti autonomi reati caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo anziché da guerra) e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale del reato. Pertanto, quando ricorre una delle ipotesi di reato di cui all'art. 7 legge 1967, n. 895, il giudice deve determinare la pena base entro il minimo e il massimo risultante dalla riduzione di un terzo previsto dalla citata disposizione e su di essa apportare gli aumenti e le diminuzioni in relazione alle eventuali circostanze del reato.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)