Sez. U, Sentenza n. 2 del 00/00/1958 Ud. (dep. 25/01/1958) Rv. 098005 - 01
REATO - CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ - ESTRANEITÀ AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.*
REATO - CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ - ESTRANEITÀ AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO.*
La condizione obiettiva di non punibilità, quali che siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non fare parte dell'insieme degli elementi necessari per la esistenza del reato, questo inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)