Sez. 1, Sentenza n. 6882 del 03/06/1986 Ud. (dep. 03/07/1986) Rv. 173303 - 01
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE DAI CONFIDENTI - EFFICACIA PROBATORIA - ESCLUSIONE - ESCUSSIONE DEL CONFIDENTE COME TESTIMONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE DAI CONFIDENTI - EFFICACIA PROBATORIA - ESCLUSIONE - ESCUSSIONE DEL CONFIDENTE COME TESTIMONE - CONDIZIONI.*
Le notizie fornite dai cosiddetti confidenti agli ufficiali o agenti di polizia non hanno valore probatorio nel processo inquadrandosi nell'ambito degli Atti investigativi di polizia validi quale mezzo per sviluppare ulteriormente le indagini. Pur tuttavia i confidenti possono essere escussi come testi dal giudice se gli ufficiali o gli agenti di polizia non si avvalgano della facoltà di non rivelarne la identità. (fattispecie in tema di confidenze effettuate antecedentemente alla esecuzione di un delitto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)