Sez. 1, Sentenza n. 14121 del 10/02/1986 Ud. (dep. 15/12/1986) Rv. 174632 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO.*
La chiamata di correo - che di per sè non è che un mero indizio e che deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata - ancorché ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità. (Conf mass n 173303; (Conf mass n 172145; (Conf mass n 168981; (Conf mass n 165384; (Conf mass n 157406; (Conf mass n 148591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)