Sez. L, Sentenza n. 2061 del 26/02/1988 (Rv. 457939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER L'INDUSTRIA 27 OTTOBRE 1946 - CALCOLO DELLA GRATIFICA NATALIZIA SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE - APPLICABILITÀ AL SETTORE DELLE AZIENDE STAMPATRICI DI GIORNALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER L'INDUSTRIA 27 OTTOBRE 1946 - CALCOLO DELLA GRATIFICA NATALIZIA SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE - APPLICABILITÀ AL SETTORE DELLE AZIENDE STAMPATRICI DI GIORNALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, che - nel prevedere l'istituto della gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) - fa riferimento alla nozione di retribuzione normale al fine di determinare la base di calcolo per il computo della stessa, è applicabile solo al settore dell'industria e non anche a quello delle aziende stampatrici di giornali. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato che nella base di calcolo della gratifica natalizia fosse computabile il compenso per il lavoro straordinario fisso). (V 8297/87, mass n 455853; (V 1081/84, mass n 433237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946, DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)