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Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 06/11/1987 (Rv. 455853 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - LEGATO - DISCIPLINA EX ART. 2160 COD.CIV..*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455853-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - LEGATO - DISCIPLINA EX ART. 2160 COD.CIV..*

La disposizione contenuta nell'art. 2160, secondo comma, cod. civ. - secondo cui nel caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo "i crediti ed i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo" - alla stregua di un'interpretazione storico-sistematica e della espressa finalità di garantire efficacemente il mezzadro di fronte ad ogni ipotesi di trasferimento, si applica anche nel caso di successione mortis causa. Ne consegue che qualora il fondo abbia formato oggetto di legato, alla responsabilità del legatario cui è stato trasferito il diritto di godimento si affianca quella sussidiaria dell'erede che sostituisce, ope legis, quale successore universale, il de cuius originario concedente ed, inoltre, che il mezzadro ha privilegio ex art. 2765 cod.civ. sulla quota di frutti del legatario - cui spetta il godimento del fondo e quindi la percezione degli stessi - per il soddisfacimento dei propri crediti risultanti dal libretto colonico. (V 72/83, mass n 424866; (V 1705/73, mass n 364631; (V 3062/56; (V 831/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)