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Sez. 1, Sentenza n. 1581 del 01/12/1969 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114786 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ENERGIA ELETTRICA -SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO -RIFERIBILITA DELLA PREVISIONE ANCHE ALL'UTENTE.*
Stato
decisa il 1969-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114786-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ENERGIA ELETTRICA -SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO -RIFERIBILITA DELLA PREVISIONE ANCHE ALL'UTENTE.*

Come si evince dalla formulazione dell'art 20 comma terzo del DM 8 luglio 1924, modificato dall'art 9 del RDL 16 gennaio 1936, n 54, all C, la legge persegue la sottrazione dell'energia elettrica al regolare accertamento della imposta nei confronti non soltanto del fabbricante, ma anche di chiunque operi o tenti di operare la sottrazione stessa. A nulla rileva, ai fini dell'incriminazione, che il tributo, denominato imposta sul consumo appunto perche accertato in occasione del consumo e commisurato al consumo stesso, ricada sul fabbricante (peraltro con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente) e che quindi il fabbricante soltanto ne sia il soggetto passivo, giacche la legge ha inteso accomunare fabbricante e utente nella previsione delittuosa qualora essi abbiano, ciascuno per la sua parte, realizzato o tentato di realizzare la frode tributaria.*

Riferimenti normativi: DM 08/07/1924 art. 20 com. 3, Regio Decr. Legge 16/01/1936 num. 54 all. C art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)