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Sez. 3, Sentenza n. 1114 del 17/04/1970 (Rv. 346681 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346681-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice di merito, ove condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, ne e tenuto ad una particolareggiata confutazione delle argomentazioni delle parti, a meno che la consulenza non presenti lacune o contraddizioni logiche messe in evidenza dalle parti stesse o dai loro consulenti. (V 384-70 massima 345328 42-70 massima n 344675 2762-69 massima n 342471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)