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Sez. 6, Sentenza n. 3522 del 05/12/1990 Cc. (dep. 20/03/1991) Rv. 187020 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere | Ritardo autorizzato del deposito dei verbali - Adozione di misure cautelari fondate sugli elementi contenuti in quei verbali - Legittimità.
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187020-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere

Il quinto comma dell'art. 268 cod. Proc. Pen. Ha inteso rinviare alla scadenza del termine stabilito dal giudice per le indagini preliminari la possibilità per l'indagato di verificare la regolarità formale delle intercettazioni telefoniche e il contenuto sostanziale delle conversazioni, ma non ha, con ciò stesso, voluto incidere sulle esigenze investigative e cautelari impedendo l'adozione di provvedimenti cautelari, in quanto l'esigenza di motivazione del provvedimento restrittivo che eventualmente si dovesse adottare, imporrà necessariamente al giudice l'evidenziazione e la trascrizione di quei soli elementi di natura sostanziale probatoria, posti a base della misura, che in questo stato della procedura, potranno essere oggetto di autonoma contestazione difensiva, senza creare un diritto di conoscenza su tutto il materiale raccolto in sede di intercettazione e sulle modalità di autorizzazione ed esecuzione delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)