Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 12/06/1982 (Rv. 421564 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - TARIFFE PROFESSIONALI - COMPENSO A TEMPO ED ONORARI A PERCENTUALE O QUANTITATIVI - CUMULABILITÀ - ONORARIO A DISCREZIONE - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - TARIFFE PROFESSIONALI - COMPENSO A TEMPO ED ONORARI A PERCENTUALE O QUANTITATIVI - CUMULABILITÀ - ONORARIO A DISCREZIONE - CUMULABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di tariffe professionali degli ingegneri ed architetti - che la legge 2 marzo 1949 n. 143 prevede nelle forme a percentuale a quantità, a vacazione (tempo impiegato) od a discrezione - mentre è eccezionalmente consentita la cumulabilità del compenso a tempo (ridotto alla metà) con gli onorari a percentuale o quantitativi, in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge e nelle quali la durata concorre in maniera rilevante nell'espletamento dello incarico (e cioè per le perizie estimative, per gli inventari e per le consegne), tale cumulabilità va invece esclusa con l'onorario a discrezione, nel quale è insito il concetto di compenso globale, con assorbimento dell'elemento temporale.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 2, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 3, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 4, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 5, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 24, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)