Sez. 2, Sentenza n. 7179 del 04/08/1997 (Rv. 506394 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compenso - Tariffa professionale - Progetto di massima, sviluppato oltre il normale - Compenso a discrezione del professionista (art. 5 T.P.) per le prestazioni in più - Esclusione - Ragioni.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Se un ingegnere esegue un progetto di massima con uno sviluppo superiore al normale, le relative prestazioni in più non possono esser compensate con onorario a discrezione del professionista (artt. 2 e 5 legge 2 marzo 1949 n. 143) perché tale criterio di compenso - che presuppone l'accordo tra le parti - è escluso allorché per la prestazione - come nel caso sia di progetto sommario che esecutivo - è previsto il compenso a percentuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 2, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 5, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 13, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 14, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)