Sez. U, Sentenza n. 3373 del 07/07/1978 (Rv. 392820 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA NON DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO E DELLA APPLICABILITA DELLA LEGGE ITALIANA AL RAPPORTO CONTROVERSO PER LA NULLITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE DEROGATIVA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO - DECISIONE NEL MERITO - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA NON DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO E DELLA APPLICABILITA DELLA LEGGE ITALIANA AL RAPPORTO CONTROVERSO PER LA NULLITA DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE DEROGATIVA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO - DECISIONE NEL MERITO - CONFIGURABILITA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - IMPROPONIBILITA.*
La sentenza non definitiva, con cui, in una controversia di lavoro, il giudice oltre ad affermare la propria giurisdizione dichiara l'applicabilita della legge italiana al rapporto controverso per la nullita di una clausola contrattuale derogativa della legge italiana, quanto alla disciplina sostanziale del rapporto, nonche della Competenza del giudice italiano in favore del giudice straniero, incide sul merito della causa poiche stabilisce che una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda dev'essere accertata alla stregua dell'ordinamento italiano. Essa, pertanto, osta alla proponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art 41 cod proc civ. (V 2567/77, mass n 386280).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)