Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 28/04/1987 (Rv. 452872 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IRREGOLARITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IRREGOLARITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La violazione della regola per la quale la produzione in giudizio di nuovi documenti è consentita alle parti solo fino alla rimessione della causa al collegio - applicabile oltre che in primo grado anche in appello, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. al precedente art. 184 - non è rilevabile d'ufficio e rimane sanata qualora la parte controinteressata non sollevi la relativa eccezione davanti al collegio. (Conf 3851/85, mass n 441428; (Conf 2243/81, mass n 412973; (Conf 743/80, mass n 404198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)