Sez. L, Sentenza n. 2714 del 11/05/1979 (Rv. 399034 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - REQUISITI.*
Il ricorso per Cassazione assolve l'Obbligo dell'esposizione dei motivi, fissato dall'art 366 n 4 cod proc civ, quando consente, sia pure con difficolta, di individuare l'oggetto delle censure mosse alla decisione impugnata e le ragioni per le quali se ne chiede lo annullamento; in tal caso non vizia, ne rende inammissibile il ricorso, l'omessa indicazione delle particolari norme di legge su cui si fondano i motivi. Conseguentemente, non e richiesta una espressa specificazione delle norme di diritto, quando gli argomenti dedotti a sostegno dei motivi siano idonei a far rilevare quali norme giuridiche e correlativi principi di diritto si pretendono violati. (Conf 1834/77, mass n 385565; (Conf 3273/75, mass n 377387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)