Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 13/10/1975 (Rv. 377387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE DELLE NORME - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE DELLE NORME - IRRILEVANZA.*
Il ricorso per Cassazione assolve l'Obbligo dell'esposizione dei motivi, fissato dall'art 366 n 4 cod proc civ, quando consente, sia pur con difficolta, di individuare l'oggetto delle censure mosse alla decisione impugnata e le ragioni per le quali se ne chiede lo annullamento; in tal caso non vizia, ne rende inammissibile il ricorso, l'omessa indicazione delle particolari norme di legge su cui si fondano i motivi. (V 2430/74, mass n 370828; 1503/74, mass n 369624).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)