Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 25/07/1975 (Rv. 376945 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - PRIVILEGIO SPECIALE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE ED INTERESSE RELATIVO - PRESUPPOSTI - ESECUZIONE CON IL CONCORSO DI ALTRI CREDITORI ED ESISTENZA DEI BENI GRAVATI NEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - ATTUALITA DELL'ESECUZIONE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E INDIVIDUAZIONE DEI BENI GRAVATI DAL PRIVILEGIO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NECESSITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - PRIVILEGIO SPECIALE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE ED INTERESSE RELATIVO - PRESUPPOSTI - ESECUZIONE CON IL CONCORSO DI ALTRI CREDITORI ED ESISTENZA DEI BENI GRAVATI NEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - ATTUALITA DELL'ESECUZIONE - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E INDIVIDUAZIONE DEI BENI GRAVATI DAL PRIVILEGIO - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NECESSITA.*
Quando un credito sorga assistito da un privilegio speciale, la possibilita concreta di esercitare la prelazione, nonche l'interesse all'Esercizio di essa, si verificano nell'esecuzione cui concorrano altri creditori. Pertanto, indipendentemente dalle ipotesi di eventuali conflitti con terzi che abbiano acquistato diritti dopo la nascita del privilegio speciale (art 2747, ultimo comma, cod civ), questo non puo essere esercitato nei confronti del debitore e sul suo patrimonio quando i beni che ne sono gravati non esistano piu nel patrimonio stesso, quale che sia la causa della loro Mancanza. Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione diventa attuale quando, verificatisi con l'omologazione del concordato gli effetti della relativa proposta, la disponibilita dei beni compresi nel patrimonio ceduto viene trasferita agli organi della liquidazione per i fini di quest'ultima. Pertanto, e alla data della sentenza di omologazione (esecutiva in virtu degli artt 181 e 130 della legge fallimentare) che occorre fare riferimento per accertare se e su quali dei beni originariamente gravati dal privilegio questo possa essere esercitato, salvo poi ad attendere l'esito, piu o meno fruttuoso, della loro liquidazione per vedere in quanta parte, sul ricavato dei beni stessi, il credito possa essere utilmente collocato, secondo il grado della prelazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2747 com. 1, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)