Sez. 1, Sentenza n. 5761 del 11/12/1986 Ud. (dep. 09/05/1987) Rv. 175924 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA GIÀ DENUNCIATA - TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE - REITERAZIONE DELLA DENUNCIA - OBBLIGO - VIOLAZIONE - REATO IPOTIZZABILE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ARMA GIÀ DENUNCIATA - TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE - REITERAZIONE DELLA DENUNCIA - OBBLIGO - VIOLAZIONE - REATO IPOTIZZABILE.*
Nell'omessa reiterazione della denuncia di un'arma trasferita in circoscrizione o comune diversi da quello ove la stessa venne originariamente denunciata, non è configurabile la violazione dell'Obbligo di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, quindi, degli artt. 10 e 14 della legge n. 697 del 1974, sibbene della prescrizione imposta dall'art. 58 del regolamento del citato testo unico e sanzionata dall'art. 221 del testo unico stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/06/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/06/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)