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Sez. 3, Sentenza n. 2642 del 25/05/1978 (Rv. 392001 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO DI UNA SOMMA IMPUTABILE SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA, EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE O DAL PRETORE IN SEDE PENALE - PROVVEDIMENTO PENALE IN MATERIA DI INTERESSI CIVILI - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE SECONDO LA DISCIPLINA DEI RICORSI CIVILI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392001-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO DI UNA SOMMA IMPUTABILE SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA, EMESSA DAL GIUDICE ISTRUTTORE O DAL PRETORE IN SEDE PENALE - PROVVEDIMENTO PENALE IN MATERIA DI INTERESSI CIVILI - CONFIGURABILITA - IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE SECONDO LA DISCIPLINA DEI RICORSI CIVILI - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore od il pretore penale, ai sensi dell'art 24 della legge 24 dicembre 1969 n 990 sulla Assicurazione obbligatoria, assegni al danneggiato da incidente stradale una somma da imputarsi sulla liquidazione definitiva, configura provvedimento non civile, ma penale in materia di interessi civili. Pertanto, il ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza, che venga proposto secondo le norme dell'impugnazione in Sede civile, va dichiarato inammissibile, anche a prescindere dall'indagine sulla esperibilita del ricorso medesimo contro un provvedimento privo di carattere di definitivita. (V 2427/75, mass n 376308).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)