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Sez. 3, Sentenza n. 13275 del 16/12/1992 (Rv. 480029 - 01)

Prescrizione civile - Sospensione - In genere | Casi - Tassatività - Cognizione di un reato influente sulla decisione di una controversia civile - Pendenza di un procedimento penale - Causa di sospensione della prescrizione del diritto da far valere in giudizio - esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480029-01

Prescrizione civile - Sospensione - In genere

La pendenza di un procedimento penale per un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione del giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto, non sospende la prescrizione di questo diritto, non rientrando tale fatto tra le cause di sospensione del termine di prescrizione tassativamente indicate dagli artt. 2941 - 2942 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)