Sez. L, Sentenza n. 12020 del 26/11/1998 (Rv. 521154 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Tassatività - Cognizione di un reato influente sulla decisione di una controversia civile - Pendenza di un procedimento penale - Causa di sospensione della prescrizione del diritto da far valere in giudizio - Esclusione - Fattispecie in tema di prescrizione del diritto all'indennità per inabilità temporanea ed alla rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
La pendenza di un procedimento penale per un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione del giudizio civile (nella specie avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro) da instaurare per la tutela di un diritto, non sospende il decorso della prescrizione di quest'ultimo, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione del termine prescrizionale tassativamente indicate dagli artt. 2941 - 2942 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)